Cassazione penale, sez. II, sent. n. 3684 del 26.01.2017.
Nel caso in cui nel decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale non sia contenuto l’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per l’imputato, non incorrendo lo stesso in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio, nei limiti temporali in esso stabiliti.
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