In un giudizio definito con un patteggiamento, i difensori dell’imputato avevano subordinato la richiesta ex art. 444 c.p.p. alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Magistrato del Pubblico Ministero aveva acconsentito, ed il Giudice aveva accolto la richiesta: pena patteggiata e sospesa ex art. 163 c.p.
L’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione non è truffa. (G.U.P. Avellino, 5 aprile 2017)
Un lavoratore, a seguito di licenziamento, presentava istanza all’I.N.P.S. ai fini dell’erogazione dell’ASPI (indennità sociale per l’impiego, ex indennità di disoccupazione), che effettivamente veniva erogata. Tuttavia, in via successiva, allo stesso lavoratore veniva contestato, dalla Procura della Repubblica di Avellino, di aver instaurato un rapporto di lavoro dipendente con un’altra azienda, senza che di tanto fosse stata data comunicazione all’I.N.P.S., trattandosi di “lavoro nero”.
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