Tribunale di Avellino, sent. n. 435 del 22 febbraio 2019 (dep. il 15 maggio 2019)
Lo stato di agitazione dell’imputato è irrilevante ai fini dell’imputabilità, trovando applicazione l’art. 90 c.p, in forza del quale gli atti emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
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