In altri tempi ed in un diverso contesto politico e sociale, il recente caso di cronaca giudiziaria che ha visto come involontario protagonista il più longevo esponente politico italiano – per alcuni perenne vittima del sistema, per altri satanica impersonificazione del male – avrebbe avuto ben altre implicazioni e risalto mediatico, mentre oggi si è trattato solo – si fa per dire – di una notizia come un’altra, buona per la prima pagina di qualche giornale e di qualche trasmissione televisiva “interessata”, per comprensibili motivi aziendali, ovvero, per un’assai più meschina “riconoscenza” o servilismo politico.
Il Patto Fiduciario avente ad oggetto un immobile è valido anche se solo verbale.
Cassazione civile, S.U., sent. n. 6459 del 6 marzo 2020
Il negozio fiduciario è una figura che tradizionalmente, in dottrina e giurisprudenza, non ha mai goduto di buona fama, perché generalmente vista, non sempre a ragione, come uno strumento utile ad eludere le ragioni ed i diritti dei creditori. Questa figura, su cui gli orientamenti e le posizioni sono stati ampiamente diversificati e spesso contrastanti, è stata oggetto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6459/2020.
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Rapporto tra gli artt. 497 ter e 498 cp – Segni distintivi dei Corpi di Polizia usati illecitamente. Una vicenda processuale ed una proposta di interpretazione
È dato di comune esperienza che le divise, così come tutti gli altri oggetti o segni distintivi propri degli appartenenti ai Corpi di Polizia, sono riservati agli stessi. Non è lecito detenerli o usarli, neanche per gioco, se non se ne ha il titolo.
Eppure, in tempi più o meno lontani, molti hanno avuto un congiunto o un amico che si ritrovava in casa una divisa del padre o dello zio ex carabiniere. E non sono molti quelli che hanno resistito alla tentazione di indossarla, davanti ad una specchio, o, quelli più spericolati, magari “altrove”.
Classicamente, con ingenuità adolescenziale, si diceva che per non rischiare nulla bastasse togliere gradi e mostrine. Ma, a ben vedere, non è proprio cosi, almeno stando all’esperienza dei tribunali.
Sponsorizzazioni alle società sportive
Le somme fino a duecentomila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità
Revisione del Processo
In tema di revisione ex art.630, lett. c), c.p.p., si intendano per “nuove prove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchè non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice.𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐞𝐳. 𝐕𝐈, 𝐬𝐞𝐧𝐭. 𝟏𝟐𝟗𝟗𝟔/𝟐𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎
La Cassazione respinge l’istanza di rinvio del difensore motivata dal legittimo impedimente dello stesso a causa dell’epidemia
L’impedimento addotto dal difensore a raggiungere Roma, da Trieste, determinato dall’ordinanza che ha disposto misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19,
La Cassazione “censura” la Corte di Appello di Napoli, in materia di fitto agrario.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Civile, sent. 21199 del 9 settembre 2015.
La suprema Corte, a seguito del ricorso promosso dallo Studio Legale Di Meo, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata Agraria, che a sua volta aveva già parzialmente riformato una sentenza di primo grado del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Il contenzioso aveva ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni di fitto di alcuni terreni, per effetto del presunto rinnovo tacito del contratto, sostenendosi che l’affittuario aveva continuato a detenere i terreni dopo la scadenza. Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva accolto la domanda, nonostante la difesa del ricorrente, sostenuta dall’Avv. Ferdinando Di Meo, avesse argomentato che nel caso di specie non è era possibile il rinnovo tacito, in quanto trattavasi di contratto in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 23 della L. 23/71, come modificato dall’art. 45 della L. 203/82. Si erra infatti stabilito che il contratto valeva anche come disdetta, senza bisogno di conferma della disdetta stessa un anno prima della scadenza, e, rispetto a tale previsione contrattuale, l’eventuale protrarsi del possesso, anche oltre la scadenza, non poteva comportare rinnovo tacito, giuridicamente nemmeno ipotizzabile.
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