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Figli nati fuori dal matrimonio, sentenza Tribunale di Avellino inammissibile la revoca unilaterale del consenso.

Figli nati fuori dal matrimonio, una nuova importante decisione del Tribunale di Avellino, in un procedimento in materia di diritto di famiglia, con il patrocinio dell’Avv. Ferdinando G. Di Meo. La vicenda.

Una coppia decideva di porre fine alla convivenza, in assenza di vincolo coniugale, dovendo tuttavia definire modalità e termini dell’affidamento e del mantenimento di un minore nato dalla loro relazione. A tal fine le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, sottoscrivevano un ricorso congiunto al Tribunale, Sezione Volontaria Giurisdizione, in cui regolamentavano nel dettaglio ogni aspetto.

Nelle more della celebrazione dell’udienza, tuttavia, si registrava una crescente conflittualità, tanto che uno dei due genitori, attraverso il suo difensore, depositava infine un atto destinato, nelle intenzioni, a revocare il consenso espresso con la sottoscrizione ed il deposito del ricorso congiunto, chiedendosi contestualmente la trasformazione del rito, da consensuale a giudiziale, per di più, con triplicazione dell’importo del contributo di mantenimento del minore.

L’Avv. Ferdinando G. Di Meo, resisteva a tale iniziativa, facendone rilevare l’inammissibilità, sia perché il procedimento era stato introdotto con un ricorso congiunto, ciò che precludeva la possibilità di “modificare il rito”, tra l’altro in sede di volontaria giurisdizione  – risultando inammissibile anche la nuova produzione documentale operata dalla controparte – sia perché, al più, ove fosse stata ritenuta consentita la revoca unilaterale del consenso, da parte di uno dei genitori – ciò che si contestava – ne sarebbe dovuta derivare, al più, l’improcedibilità del ricorso. Per l’effetto, l’Avv. Di Meo, Avvocato del Foro di Avellino chiedeva l’omologa dei patti e delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, o, in via subordinata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Il Tribunale di Avellino, con proprio decreto del 2 novembre 2021, ha accolto integralmente le osservazioni dell’Avv. Ferdinando G. Di Meo, stabilendo che  “è inammissibile la revoca unilaterale del consenso effettuata dopo il deposito in cancelleria dell’accordo raggiunto e sottoscritto dai genitori e dai rispettivi avvocati per l’affidamento ed il mantenimento di un figlio nato fuori del matrimonio, trattandosi di un negozio giuridico perfetto ed autonomo di diritto familiare, non più revocabile da una sola delle parti”.

Ne è derivata l’omologa integrale delle condizioni concordate in sede di ricorso congiunto.

avvocato avellino di meo risponde

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