In un giudizio definito con un patteggiamento, i difensori dell’imputato avevano subordinato la richiesta ex art. 444 c.p.p. alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Magistrato del Pubblico Ministero aveva acconsentito, ed il Giudice aveva accolto la richiesta: pena patteggiata e sospesa ex art. 163 c.p.
Tuttavia, ritiratosi in camera di consiglio, al momento di redigere materialmente la sentenza, il Giudice applica la pena patteggiata, ma dimentica di concedere la sospensione, pur essendovi tenuto. I difensori, quindi, in via successiva, presentano richiesta di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 c.p.p., ma lo stesso Giudice, incredibilmente, pur riconoscendo di aver commesso un errore, rigetta l’istanza di correzione, ritenendo che la questione debba essere risolta dalla Corte di Cassazione, in sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento. Peccato che, nel frattempo, il termine per ricorrere in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento è già decorso, per cui la sentenza è ormai definitiva.
Della questione, quindi, viene investito lo Studio Legale Di Meo, che redige un ricorso in Cassazione contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale, facendo rilevare che pur essendo la questione controversa, non mancano di certo precedenti giurisprudenziali che affermano che ove il Giudice ometta di concedere la sospensione condizionale della pena – cui sarebbe stato obbligato, se la sospensione era parte integrate dell’accordo processuale – all’errore può e deve porre rimedio lo stesso Giudice che ha emesso la sentenza (Cassazione penale, sez. I, 30505/01). Ma, al di là della regole processuali, si sono invocati criteri di logica e ragionevolezza, che fanno considerare assolutamente sproporzionato il ricorso alla Corte di Cassazione solo per porre rimedio ad una “semplice” svista del Giudice, per altro riconosciuta.
Sta di fatto, che sia pure per altra via, la Cassazione dovrà comunque pronunciarsi sulla questione.
Scrivi un commento