In tema di revisione ex art.630, lett. c), c.p.p., si intendano per “nuove prove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchè non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice.𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐞𝐳. 𝐕𝐈, 𝐬𝐞𝐧𝐭. 𝟏𝟐𝟗𝟗𝟔/𝟐𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎
PUBBLICATO SU FACEBOOK, 3 MAGGIO 2020
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