abuso edilizio

Abuso edilizio del congiunto: devo eseguire l’ordinanza di demolizione?

Abuso edilizio di un congiunto

Un abuso edilizio commesso da un congiunto può essere un problema serio, se poi i suoi eredi si trovano a dover fare i conti con provvedimenti repressivi, e, nella specie, con ordinanze di demolizione di fronte alle quali spesso non è facile capire come orientarsi, soprattutto se la questione di natura edilizia si sovrappone a vicende successorie, spesso intricate. Sul punto la Corte di Cassazione ha recentemente pronunciato un’interessante sentenza. Infatti, è stato affermato che se è esatto ritenere che in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione delle opere abusive, in caso di morte del condannato, deve essere notificato all’erede o al suo avente causa.

Il presupposto della legittimazione passiva dell’erede è tuttavia costituito dalla titolarità, da parte sua o di altro avente causa, di un diritto reale o personale di godimento sul bene oggetto dell’abuso edilizio, sicché solo a queste condizioni l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio.

Tale condizione conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o di godimento, posto che soltanto colui che si trova in un rapporto di fatto o di diritto rispetto al bene può provvedere all’adempimento dell’obbligo di facere in cui si sostanzia l’ordine di demolizione (Cassazione civile, sez. III, 24.01.2023, n. 17399).

Ciò in quanto è giuridicamente insostenibile che sola qualità di erede possa giustificare l’obbligo di procedere alla demolizione di un manufatto abusivo.

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