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Appalto: se il committente non paga, l’appaltatore può rifiutare la consegna dell’immobile. (Tribunale di Avellino, Sez. I civile, 18 gennaio 2018)

Nel contratto di appalto, ove entrambe le parti assumano di aver compiutamente assolto alle rispettive obbligazioni, ma l’istruttoria consenta di accertare il completamento dei lavori – non essendo stato provato che le ulteriori opere richieste dal committente, la cui mancata esecuzione aveva determinato il rifiuto del pagamento del saldo, rientrassero nel contratto di appalto – il giudice deve compiere una valutazione dell’entità dell’inadempimento.

Nel caso di specie, essendo emerso che la morosità residua accertata in capo alla parte committente, persistente al momento della conclusioni dei lavori e della richiesta di accesso all’immobile per l’esercizio delle facoltà di verifica e la consegna delle opere, era di circa un quarto del credito complessivo, tale importo giustificava l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appaltatore.

 

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