Cassazione civile, sez. I, sent. n. 605 del 12 gennaio 2017.
Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, non è necessario accertare i redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò in quanto l’assegno previsto art.156 c.c. è finalizzato alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, da parte del coniuge che abbia una situazione di disparità economica rispetto all’altro. Ne discende che il relativo ammontare deve essere determinato tenendo conto non solo delle risultanze dei redditi, ma anche di tutte le circostanze relative ad elementi economici, o apprezzabili in termini economici, che possano incidere sulle condizioni delle parti.
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