Tribunale di Avellino, sent. n. 435 del 22 febbraio 2019 (dep. il 15 maggio 2019)
Lo stato di agitazione dell’imputato è irrilevante ai fini dell’imputabilità, trovando applicazione l’art. 90 c.p, in forza del quale gli atti emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
Tuttavia, “lo stato di agitazione in cui l’imputata si trovava al momento dei fatti, può essere valorizzato in vista della concessione delle attenuanti generiche”. Si tratta, in sostanza, dell’applicazione del medesimo principio già espresso nella nota sentenza della Corte di Assise di Bologna dell’8 febbraio 2019, che aveva generato scalpore sui media.
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