Risulta assolutamente pacifica ed incontrastata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la riconduzione del rapporto tra l’amministratore ed il condominio al contratto di mandato. Pertanto, in caso di revoca o di dimissioni dell’amministratore, trova applicazione diretta l’art. 1713 c.c., in forza del quale “il mandatario deve rendere il conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.”.
Tra “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, vi è sicuramente la documentazione. Inoltre, la specifica normativa condominiale, recependo la giurisprudenza, prevede oggi ormai chiaramente, all’art. 1129 comma 8 c.c., che “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini”.
Ove, tuttavia, l’amministratore uscente rifiuti, o, semplicemente, ometta di consegnare la documentazione al nuovo amministratore, adottando comportamenti, nei fatti, palesemente dilatori, nei suoi confronti potrà essere esperito il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. In questo senso lo Studio Legale Di Meo si è attivato innanzi al Tribunale di Avellino, in sede civile, mentre restano da valutare le implicazioni della vicenda sotto il profilo penale.
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