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Figli nati fuori dal matrimonio: sempre opportuno formalizzare diritti ed obblighi dei genitori

Accade frequentemente che durante una convivenza more uxorio, o, comunque, nel corso di una relazione affettiva più o meno stabile – ma in ogni caso in assenza di matrimonio – nascano dei figli. Ebbene, nel caso di fine della relazione, la posizione della prole, sia pure riconosciuta da entrambi i genitori, così come la gestione dell’ordinaria vita quotidiana, nel rapporto tra genitori e figli o tra genitori, può presentare qualche problematica, che non di rado può raggiungere livelli di conflittualità non trascurabili.

In effetti, l’esperienza comune insegna che non sempre i genitori sono in grado – al termine della relazione affettiva, o anche all’esito di un rapporto occasionale – di gestire con serenità ed adeguato senso di responsabilità la nuova situazione, che, stante la nascita del figlio, implica, necessariamente, una prosecuzione, sia pure in forma diversa, di più o meno ampi rapporti tra di loro, nell’interesse esclusivo dei figli, non essendo ovviamente consentito sottrarsi agli obblighi ed alle responsabilità genitoriali, indipendentemente dal fatto che non via stato un matrimonio.

Le due problematiche fondamentali, in analogia con quanto accade con riferimento alla separazione ed al divorzio dei coniugi, riguardano la collocazione dei figli minori, nonché, la misura e le modalità della partecipazione dei due genitori al mantenimento dei figli. Sul punto, una precisa indicazione normativa si ritrova nell’art. 337 ter comma 4 c.c. – applicabile, in forza dell’art. 337 bis c.c. anche ai figli nati fuori dal matrimonio – secondo il quale salvo accordi liberamente sottoscritti dalla parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al suo reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1. le attuali esigenze del figlio; 2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4. le risorse economiche di entrambi i genitori; 5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Se ne deduce che è ben possibile che i genitori, nell’esercizio della loro autonomia, stabiliscano una regolamentazione dei rapporti tra di loro quanto ai figli, ed è persino ipotizzabile, ed anzi accade frequentemente, che tale regolamentazione non sia formalizzata per iscritto. Tuttavia, muovendo dalla premessa prima accennata, ossia la considerazione che l’interesse primario tutelato è quello della prole, l’ordinamento non potrebbe tollerare accordi, formali o non, in contrasto con tale interesse prevalente.

Per altro, il puro e semplice accordo tra i genitori, non è detto che ponga al riparo da inconvenienti successivi. In effetti, in una situazione ordinaria ed auspicabile in cui i genitori, sia pure non più legati, tengono conto del fatto che occorre assicurare ogni cura ed attenzione al figlio, ed in questa prospettiva collaborano facendosi carico, ognuno in giusta misura, dei relativi obblighi, generalmente non insorgono rilevanti difficoltà pratiche, finendo il rapporto con l’essere improntato a massima elasticità e disponibilità. E tuttavia, non di rado i figli diventano oggetto di dispute, liti, discussioni, o, peggio, strumento di ricatto attraverso i quali dare sfogo alle proprie frustrazioni ed al proprio malessere.

In ragione di ciò, nel caso in cui ci si trovi ad affrontare e gestire la fine di una relazione durante la quale sono nati dei figli, è certamente utile ed opportuno agire con intelligenza, creando le giuste condizioni che consentano di prevenire eventuali futuri problemi.

In primo luogo, ove ne sussistano le condizioni, è certamente buona prassi predisporre, auspicabilmente con l’aiuto di un professionista, un accordo scritto, in cui si stabiliscono, sulla falsa riga di quanto avviene nei procedimenti di separazione e divorzio, i termini e le condizioni degli obblighi di assistenza e mantenimento dei due genitori nei confronti dei figli, nonché, la collocazione prevalente o meno, presso uno dei due, ed, infine, il regime delle visite. Quest’ultimo, sarebbe buona norma che fosse improntato a criteri di massima elasticità, al fine di assicurare una costante e più ampia possibile relazione genitoriale, al di là un regime minimale ed inderogabile.

Questo primo passo, tuttavia, non pare sufficiente. In effetti, soprattutto in caso di conflittualità, o comunque, di difficoltà successive di uno o di entrambi i genitori, l’aver sottoscritto un accordo, sia pure avente certamente valore contrattuale – con tutto ciò che ne consegue – non offre adeguate garanzie, né aiuta a risolvere problemi pratici che si possono pure nella vita quotidiana, in cui, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione, è spesso, giustamente, necessario l’intervento, il consenso, la sottoscrizione, o, comunque, il placet di entrambi i genitori. Il che, se nelle more sono insorti contrasti, può spesso diventare un ostacolo non facilmente superabile.

Per questa ragione, appena possibile, è opportuno, ed anzi necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, affinché sia il giudice a stabilire e regolare, in un suo atto, ogni aspetto e profilo rilevante. Lo strumento è per l’appunto quello previsto dagli artt. 337 bis e 337 quinqiues c.c., e la relativa competenza spetta al Tribunale Ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Ove vi fosse accordo tra le parti, il ricorso potrebbe essere anche congiunto, così come il ricorso potrebbe limitarsi a chiedere di recepire il contenuto del progresso accordo tra i genitori, ovviamente, previa verifica della rispondenza dello stesso all’interesse del minore.

Una volta compiuto questo passaggio, i diritti ed obblighi dei genitori risulteranno consacrati non in un semplice contratto od accordo, che dir si voglia, ma in un atto giurisdizionale, che certamente offrirà maggiori garanzie, anche sul piano dell’efficacia vincolante nei confronti del soggetto obbligato, e, in caso difficoltà, sarà utilmente spendibile nei confronti di terzi e della stessa pubblica amministrazione, che ritenesse non sufficiente l’interlocuzione con uno solo dei genitori.

L’Avv. Ferdinando G. Di Meo ha maturato sul campo una sempre più significativa esperienza in vicende di questa natura, soprattutto presso i Tribunali di Avellino e Benevento, creando le giuste condizioni per una gestione ottimale di situazioni familiari spesso complesse.

Per eventuali contatti: 0825.1885658 – 347.9654338

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