patto fiduciario giurispudenza

Il Patto Fiduciario avente ad oggetto un immobile è valido anche se solo verbale.

Cassazione civile, S.U., sent. n. 6459 del 6 marzo 2020

Il negozio fiduciario è una figura che tradizionalmente, in dottrina e giurisprudenza, non ha mai goduto di buona fama, perché generalmente vista, non sempre a ragione, come uno strumento utile ad eludere le ragioni ed i diritti dei creditori. Questa figura, su cui gli orientamenti e le posizioni sono stati ampiamente diversificati e spesso contrastanti, è stata oggetto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6459/2020.

Come rilevato dalla Corte, il negozio fiduciario consiste in un’operazione che consente ad una parte, ossia il fiduciante, di far amministrare o gestire un bene ad opera di un’altra parte, ossia il fiduciario. Ciò avviene trasferendo al fiduciario la proprietà del bene o fornendo allo stesso i mezzi per acquistarlo. A carico del fiduciario grava l’obbligo di rispettare uno o più specifici obblighi, in funzione delle esigenze del fiduciante, nonché, quello di trasferire nuovamente il bene al fiduciante, ovvero di trasferirlo ad un terzo da lui designato.

Tanto rilevato in termini generali, la questione sottoposta alla Cassazione, a Sezioni Unite, è se può ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario avente ad oggetto un bene immobile, con una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, in forza del reale rapporto fiduciario, anche se espresso verbalmente tra fiduciario e fiduciante.

Ovvero, più in particolare, se è l’obbligo di ritrasferire può nascere soltanto da un atto bilaterale, scritto, contestuale all’acquisto del fiduciario, oppure, se allo scopo è sufficiente un atto scritto unilaterale del fiduciario, di carattere ricognitivo, successivo all’acquisto, e che sia espressione dell’accordo assunto verbalmente dal fiduciario e dal fiduciante.

Le Sezioni Unite sul punto hanno testualmente affermato che “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.

Pertanto, il patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di un immobile non deve essere necessariamente stipulato per iscritto, ed, una volta che è stato provato in giudizio la sua esistenza, può essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre).

Per approfondimenti ecco il documento ufficiale: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6459_03_2020_no-index.pdf

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