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Legge stabilità 2015: Il Tribunale di Roma non concede l’esecutività del decreto ingiuntivo del concessionario contro il gestore.

Il settore del gioco pubblico lecito, in epoca di COVID-19, è in fortissima sofferenza, come tantissime altre attività imprenditoriali, chiuse e senza ancora alcuna indicazione in ordine ad una possibile data di riapertura. Ciò nonostante, gli operatori si trovano costretti ad affrontare e gestire contenziosi potenzialmente devastanti.

È quello che è accaduto ad un gestore del settore che ha dovuto fronteggiare un decreto ingiuntivo di un grande concessionario nazionale, che ha chiesto il pagamento di somme che riteneva essere dovute per effetto della Legge di Stabilità 2015.

In particolare, l’art. 1 comma 649 della L. 190 del 23.12.2014 (appunto, la Legge di stabilità 2015) testualmente statuì: “ […] è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 […].

Ebbene, da tale disposizione – per altro seguita da successivi interventi normativi e ripetuti pronunciamenti giurisprudenziali, tanto che da da ultimo è stata investita a anche della Corte di Giustizia dell’U.E. – sono nati innumerevoli contenziosi, principalmente tra i concessionari statali, veri soggetti forti del settore, ed i gestori degli apparecchi per il gioco (AWP).

Ed è per l’appunto di uno di questi contenziosi che è stato investito lo Studio Legale Di Meo di Avellino. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che il concessionario nazionale, di fatto, pretendeva di applicare retroattivamente  la citata norma della Legge di Stabilità 2015, facendo ricadere sul gestore la gran parte dell’onere derivante dalla nuova imposizione, per il solo fatto della gestione di un determinato numero di AWP alla data del 31 dicembre 2014, pur essendo stato risolto il contratto  – tra concessionario e gestore – subito dopo l’entrata in vigore della norma, mancando dunque il presupposto normativo e fattuale per l’applicazione di quello che si configura come un vero e proprio balzello statale, ossia, l’esercizio dell’attività di gioco nell’anno 2015.

Rispetto a questa pretesa, l’Avv. Ferdinando G. Di Meo ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Roma, compiendo un’analitica descrizione dell’articolato quadro normativo di riferimento – per il vero estremamente complesso – ed evidenziando l’inammissibilità della pretesa, che non poteva essere giustificata in nessun modo, sia per l’impossibilità di applicare retroattivamente la Legge di Stabilità 2015, sia per l’intervenuta risoluzione del contratto, motivata proprio dall’entrata in vigore della norma, che aveva alterato l’equilibrio delle posizioni contrattuali e non era stata seguita né da una rinegoziazione né da una proposta di modifica dei termini del rapporto tra concessionario e gestore.

Il Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, con proprio provvedimento dell’8 aprile 2021, ha quindi preso atto delle contestazioni mosse, negando la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di cui pure il concessionario aveva ottenuto l’emissione.

Conclusione: non sempre il pesce grosso mangia il pesce piccolo ….. se in giro c’è un buon “pescatore”.

Questa pratica è gestita dallo Studio legale Di Meo di Avellino in regime di convenzione di consulenza legale continuativa. Un modo innovativo per garantire ad aziende ed imprenditori assistenza continua ad ampio raggio, a costi contenuti. Carpe diem!

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