In materia di lesioni personali la competenza non è scontata
Il Tribunale di Avellino, in una recente sentenza emessa nell’ambito di un procedimento penale patrocinato dallo Studio Legale Di Meo, ha assunto un’interessante posizione, che ha finito per anticipare di qualche giorno il pronunciamento della Corte di Cassazione su di una questione analoga a quella eccepita dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo, del Foro di Avellino.
La vicenda trae origine dalla citazione a giudizio dell’imputata, dinanzi al Tribunale di Avellino, per il reato di cui all’art. 582 c.p. [lesioni personali], aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11 quinquies [nel caso di specie, l’aver commesso il fatto in danno di una minore degli anni diciotto].
In sede di udienza predibattimentale, l’Avv. Ferdinando G. Di Meo ha tuttavia sollevato l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, per essere il reato di competenza del Giudice di Pace di Avellino. In effetti, al di là del rilievo che nel decreto di citazione non erano riportati ed indicati i giorni di malattia che sarebbero stati conseguenza della presunta aggressione, la questione assume una peculiare connotazione a seguito della c.d. Riforma Cartabia.
Sul punto, per il vero, si erano già registrati alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, e, tra questi, Cassazione penale, sez. feriale, 10 agosto 2023 n. 34896. Quest’ultima, infatti aveva rilevato che a seguito dell’entrata in vigore – nel dicembre 2022 – della Riforma Cartabia, l’ipotesi di reato non aggravata, e, specificamente, non rientrante tra i casi di cui al nuovo secondo comma dell’art. 582 c.p. – ed ovviamente nemmeno tra le circostanze aggravanti alle quali fa riferimento l’art. 583 c.p. – è divenuta perseguibile sempre a querela della persona offesa, e non d’ufficio.
Infatti, osservava la Suprema Corte, le nuove disposizioni hanno inteso ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali, senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni, con la conseguenza che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (comprensive dell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime.
Al diverso regime di procedibilità, sempre secondo Cassazione 34896/2023, si accompagna anche un mutamento in ordine all’individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace, ed a ciò consegue anche il diverso e più mite regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace.
La citata sentenza, non priva di almeno un precedente conforme [Cassazione penale, sez. V, 10 gennaio 2023 n. 12517], era stata tuttavia smentita da una successiva sentenza, ossia, Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2023 n. 40719, tanto che la stessa Corte, preso atto del contrasto giurisprudenziale maturato, con ordinanza, sempre della sezione V, del 10 ottobre 2023 n. 42858, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, per l’appunto, affinché si potesse assumere una pozione uniforme.
Nelle more, per altro, come detto, l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale è stata sollevata dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo innanzi al Tribunale di Avellino, il quale, con prova sentenza a del 30 novembre 2023, l’ha infine accolta, dichiarando il reato contestato di competenza del Giudice di Pace di Avellino, e, conseguentemente, rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica.
Tale decisone, nella sua impostazione interpretativa, è stata in via successiva convalidata dalla Corte di Cassazione, che a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale del quale si è detto.
Infatti, all’esito dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, le Sezioni Unite, su conclusioni difformi del procuratore generale, hanno dettato la seguente soluzione: “la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta”.
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Avv. Ferdinando G. Di Meo
Sono un avvocato di Avellino, nato in Svizzera da famiglia di emigranti ritornata in Irpinia, completo i miei studi in giurisprudenza nel 2001 con una forte passione verso il Diritto Penale.
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