armi trasferimento reato

Reati in materia di armi e confisca obbligatoria. Art. 6 L. 152/75

L’oblazione non salva dalla confisca delle armi

In materia di armi è recentemente intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che ai sensi dell’art. 6 L. 152/75  la confisca delle armi legalmente detenute è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni riguardanti le armi stesse, anche nel caso di estinzione del reato per oblazione [Cassazione penale, sez. I, 12.01.2024 n. 13326].

Come noto, l’art. 6 L. 152/75 prevede al comma 1 che l’art. 240 c.p.p, in materia di confisca obbligatoria, “si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi”.

Questa norma è stata per altro oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione[Corte Costituzionale, 24 gennaio 2023 n. 5].

Nella medesima occasione, la Corte Costituzionale ha anche dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione “nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’art. 38 del R.D. n. 733 del 1931 [obbligo di denuncia della disponibilità di armi entro 72 ore].

L’art. 38 citato, per altro, come noto, prevede al comma 7 che “la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”.

Non essendo l’obbligo di cui all’art. 38 comma 7 TULPS assistito da alcuna specifica sanzione, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, trova applicazione, in caso di violazione, il disposto dell’art. 17 comma 1 TULPS, secondo il quale  “le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad Euro 206”.

Il combinato disposto degli artt. 17 e 38 comma 7 TULPS dà così origine a una contravvenzione punita con pena alternativa, come tale suscettibile di estinguersi mediante oblazione, e, dunque, per effetto del pagamento, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge [attualmente di 103 Euro] ai sensi dell’art. 162 bis c.p.

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, alla contravvenzione in parola trova applicazione l’art. 6 della L. n. 152 del 1975, a tenore del quale il disposto del primo capoverso dell’articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Il rinvio all’art. 240 c.p.p. compiuto dall’art. 6 della L. n. 152 del 1975 comporta che le armi il cui trasferimento non sia stato denunciato ai sensi dell’art. 38, comma 7,TULPS debbano essere obbligatoriamente confiscate, e ciò “a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore con tale norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca” [Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 12.06.2021, n. 44520].

La confisca obbligatoria di cui all’art. 6 della L. n. 152 del 1975 si applica non solo in caso di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti, di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, di archiviazione del procedimento per motivi diversi dall’insussistenza del fatto, di estinzione del reato per prescrizione, nonché, di estinzione del reato per oblazione.

Al contrario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5/2023, la confisca delle armi oggetto del reato, non può essere disposta solo a fronte di pronuncia di proscioglimento, se il giudice non accerti la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato.

La sopra citata sentenza della Corte di Cassazione n. 13326/2024, costituisce dunque solo la conferma di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che ha trovato un suo ulteriore precedente in un altro pronunciamento [Cassazione penale, sez. I, 12.12.2023 n. 5528], che aveva avuto origine da una vicenda nata da un incidente di esecuzione promosso dinanzi al Tribunale di Avellino.

CONCLUSIONI

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