download

Sostituzione di persona e tessera sanitaria. Art. 494 c.p.

Sostituzione di persona. Quando è reato?

Lo Studio Legale Di Meo di Avellino ha seguito una singolare vicenda che ha coinvolto il titolare una sala slot e VLT ed un suo dipendente, ed insieme a loro un cliente.

In occasione di un controllo amministrativo all’interno dell’esercizio, i funzionari di ADM (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli) non riscontravano irregolarità alcuna, tanto che veniva redatto verbale completamente negativo. Tuttavia, in prossimità della conclusione delle operazioni, si avvedevano del fatto che un dipendente, su richiesta di un cliente, forniva a quest’ultimo una tessera sanitaria, in quanto sprovvisto della sua, per poter accedere all’utilizzo della VLT. La circostanza suscitava l’attenzione dei funzionari di ADM, che quindi trovavano riposte in alcuni cassetti altre cinque tessere sanitarie, lasciate nel locale dai clienti distratti e raccolte dal personale.

Ne nasceva l’avvio di un procedimento penale a carico del cliente, che veniva accusato del reato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona), per aver utilizzato una tessera sanitaria altrui, in concorso con il dipendente dell’esercizio e con il titolare dello stesso.

L’Avv. Ferdinando G. Di Meo, assunta la difesa del titolare dell’esercizio e del dipendente ivi preposto, formulava  al Tribunale di Avellino istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro delle tessere sanitarie in questione, che tuttavia veniva rigettata in quanto il Tribunale riteneva che non vi fosse legittimazione ad impugnare, non essendo, né il titolare dell’esercizio né il dipendente, titolari delle tessere sanitarie.

Per altro, le medesime argomentazioni contenute nella richiesta di riesame, venivano ribadite dall’Avv. Di Meo in sede di interlocuzione con la Procura della Repubblica, alla quale, sostanzialmente, venivano proposte, con delle memorie, argomentazioni più che solide che ben avrebbero potuto condurre ad archiviare la vicenda.

In estrema sintesi, tralasciando le questioni e le problematiche di natura strettamente processuale, che pure erano state sollevate, nel merito della vicenda si era osservato che la tessera sanitaria non è un documento di riconoscimento e che per l’utilizzo delle VLT, ossia le videolottery, la tessera sanitaria ha, né più né meno, la stessa funzione che ha per l’acquisto dei tabacchi nei distributori automatici.

Il distributore, infatti, esattamente come la VLT, richiede l’inserimento della tessera sanitaria al solo scopo di verificare meccanicamente la maggiore età del cliente o utente, che in caso contrario non può acquistare le sigarette, così come non può utilizzare la VLT.

La macchina, tuttavia, non acquisisce, non conserva e non tratta dati personali, e, conseguentemente, ove la persona che materialmente utilizza la tessera sanitaria fosse per avventura una persona diversa dal titolare della stessa, quest’ultima non subisce alcun tipo di danno, non soffre di alcuna lesione dei suoi diritti od interessi, e nessuna fattispecie di reato od illecito amministrativo può configurarsi.

Ciò, naturalmente, a condizione che l’utilizzatore sia effettivamente maggiorenne, posto che in caso contrario scatterebbero le sanzioni derivanti dal consentire l’accesso al gioco a minori, e, a quel punto, potrebbe ipotizzarsi anche un illecito penale, perché di fatto l’utilizzatore si attribuirebbe una qualità che non ha, ossia la maggiore età.

Del resto, se si opinasse diversamente, sarebbe sufficiente che quando si utilizza un distributore automatico di sigarette, se per caso si chiede in prestito la tessera sanitaria ad un amico o familiare, magari perché la propria non funziona o perché in quel momento non la si ha con sé, nel momento in cui si inserisce la tessera sanitaria, se per caso nei paraggi si aggirasse un esponente delle forse dell’ordine, incredibilmente si rischierebbe di finirebbe sotto processo.

Per altro, le argomentazioni espresse, unitamente ad altre articolate considerazioni, non sembravano inizialmente convincere gli organi inquirenti, che nel corso delle indagini procedevano ad assumere sommarie informazioni nei confronti dei titolari delle tessere sanitarie ritrovate nella sala slot e VLT, i quali tuttavia confermavano puntualmente di averle effettivamente smarrite, lasciandole sbadatamente sulle VLT o comunque all’interno del locale.

Al termine delle indagini, da ultimo, la stessa Procura della Repubblica di Avellino ha tuttavia avanzato richiesta di archiviazione, evidenziando, appunto, che le tessere sanitarie erano state semplicemente smarrite, e che comunque la tessera sanitaria non è un documento di riconoscimento.

A sua volta, il GIP presso il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta di archiviazione, sulla base del rilievo che le circostanze non consentono di ritenere che vi sia stata induzione in errore, così come richiesto dall’art. 494 c.p., e che, per altro verso, non vi è prova che le tessere sanitarie  ritrovate siano state utilizzate da soggetti diversi dai titolari.

Leggi anche:

VLT, utilizzare una tessera sanitaria altrui non è reato di sostituzione di persona. Archiviato procedimento penale dal Gip di Avellino

More info: 

www.dimeostudiolegale.it

0825.1885658 – 347.9654338

Facebook: STUDIO LEGALE DI MEO

banner chiama avvocato avellino

6 Commenti

  • Raffaella Montrone

    Super come sempre

    • Ferdinando Giovanni Di Meo

      Ciao Raffaella. Parafrasando un avvocato un “tantino” più importante di me, “vincere non è importante …. è la sola cosa che conta”.
      Io ci provo, sempre e comunque.

  • Monica Zimmaro

    Bravissimo, avvocato. Un vicenda processuale interessante e, grazie al Suo intervento, anche formativa. Complimenti e grazie.

    • Ferdinando Giovanni Di Meo

      Monica, è sempre un piacere leggere i tuoi apprezzamenti. Per parte mia, tento solo di far il massimo che mi è possibile, mettendoci passione e dedizione.

  • Michele Di Feo

    Una Sentenza che farà giurisprudenza. Complimenti Avvocato Di Meo.

    • Ferdinando Giovanni Di Meo

      Caro Michele, non so se farà giurisprudenza. Mi limito a sperare che si ponga un freno a qualche eccesso a cui talvolta si assiste, da parte di qualche funzionario il cui zelo forse sarebbe degno di miglior causa. Il rispetto della legalità è e resta priorità assoluta, senza se e senza ma. Tuttavia, norme, leggi e prescrizioni, per quanto interpretabili, non possono essere stravolte.

  • Scrivi un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.