Le somme fino a duecentomila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità
deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente all’amministratore alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell’onere.
𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, 𝐬𝐞𝐳. 𝐕𝐈, 𝐨𝐫𝐝. 𝟖𝟓𝟒𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎
PUBBLICATO SU FACEBOOK, 9 MAGGIO 2020
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