CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. VI PENALE, SENT. N. 4520 DEL 25 MAGGIO 2018
Nel caso di abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto in una proprietà altrui, il contestato reato di furto ex art. 624 c.p. non può essere ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 625 comma primo n. 2, per aver gli imputati usato violenza sulle cose. Ciò in quanto l’asserita violenza sulle cose integra l’unica modalità di realizzazione del fatto tipico, non potendo diversamente sottrarsi gli alberi di proprietà altrui.
Tanto ritenuto, la Corte, riqualificato il fatto contestato nel reato di furto semplice di cui all’art. 624 c.p., ha dichiarato il non doversi procedere per il reato ascritto, per difetto di querela.
L’imputato è quindi andato assolto da ogni addebito, posto che per il reato di danneggiamento, che pure era stato contestato in primo grado, già il Tribunale di Avellino aveva ritenuto che lo steso doveva ritenersi assorbito in quello di furto.
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