Risulta assolutamente pacifica ed incontrastata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la riconduzione del rapporto tra l’amministratore ed il condominio al contratto di mandato. Pertanto, in caso di revoca o di dimissioni dell’amministratore, trova applicazione diretta l’art. 1713 c.c., in forza del quale “il mandatario deve rendere il conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.”.

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