Cassazione penale, sez. I, sent. n. 3590 del 24 gennaio 2017
L’obbligo, previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, di custodire le armi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica», quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.
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