Il Tribunale di Avellino, con decreto del 19 marzo 2021, ha affrontato e deciso un’interessante questione in materia di aste fallimentari, a seguito di un reclamo promosso dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo. Si trattava, nello specifico, di un reclamo ex art. 36 della Legge Fallimentare [R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive mod. ed int.ni].
Nell’ambito di una procedura fallimentare, il giudice delegato, facendo proprio il programma di liquidazione del curatore fallimentare, aveva autorizzato la vendita dei beni oggetto della procedura, disponendo espressamente, con propria ordinanza, che la vendita si sarebbe dovuta svolgere nelle forme disciplinate dal codice di procedura per la vendita senza incanto. Espletata la gara, risultava aggiudicatario l’unico offerente, mentre un’ulteriore offerta presentata per via telematica, veniva “scartata” dal sistema, non decifrata, e, pertanto, non resa disponibile al gestore della vendita telematica.
Tuttavia, successivamente, lo stesso offerente non ammesso faceva pervenire al curatore un’offerta migliorativa del 10 %, ai sensi dell’art. 107 comma 4 L.F., cosi come modificato dai D.lgs 5/2006 e 169/2007, ritenuto applicabile ratione temporis. Il curatore, quindi, con proprio provvedimento, sospendeva la vendita, rimettendo gli atti al giudice delegato per le ulteriori attività.
Contro tale provvedimento di sospensione, lo Studio Legale Di Meo di Avellino proponeva, per l’appunto, reclamo al giudice delegato ex art. 36 della L.F. In particolare, l’Avv. Ferdinando G. Di Meo faceva rilevare l’illegittimità della sospensione della vendita, non potendo il curatore provvedere in tal senso, non essendo applicabile, nel caso di specie, l’art. 107 comma 4 L.F. L’ordinanza di vendita del giudice delegato, infatti, prevedeva espressamente l’applicazione delle norme del codice di procedura civile per le vendite senza incanto. Ciò escludeva la possibilità di offerte migliorative.
In effetti, secondo la disciplina contenuta nel codice di procedura civile, in sede di esecuzione forzata la vendita può avvenire “senza incanto” e quindi nelle forme disciplinate dagli artt. 570 ss., oppure “con incanto”, ossia, nelle forme previste 576 ss. Nel caso di specie, essendo stata individuata come modalità della vendita quella “senza incanto”, la sua particolarità è rappresentata dalla stabilità dell’aggiudicazione, e ciò vuol dire che all’esito della gara tra gli offerenti, viene disposta l’aggiudicazione del bene al migliore offerente. Ma il codice di procedura civile non prevede alcun potere di sospensione della vendita nel caso in cui successivamente all’espletamento della gara vengano presentate offerte migliorative.
Nè, in senso contrario, poteva valere la dicitura contenuta nell’ordinanza di vendita, in cui compariva un dato testuale costituito dalla formula ”visto l’art. 107 L.F.”. Tuttavia, l’offerente contro interessato sosteneva la tesi – per il vero avallata dal curatore – secondo la quale quel dato testuale avrebbe reso legittima la sospensione della vendita, in quanto l’ordinanza si sarebbe dovuta interpretare complessivamente, e, conseguentemente, si sarebbe dovuta affermare l’ammissibilità dell’offerta migliorativa.
L’Avv. Ferdinando G. Di Meo contestava tale prospettazione, richiamando a confutazione diversi pronunciamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità. per il vero non sovrabbondanti sul punto. Rilevanti, in particolare, erano Cassazione civile, sez. I, 11.04.2018 n. 9017, Tribunale di Massa, 28.01.2016 (dep. 02.02.2016), Presidente Puzone; Tribunale di Udine, 14.11.2016, Giudice Zuliani, ma anche Cassazione civile, sez. I, 19.10.2011 n. 21645.
In particolare, nella sentenza del Tribunale friulano si legge testualmente che “si dovrebbe comunque constatare la contrarietà della sospensione disposta dal curatore rispetto a quanto desumibile dalla lettura del bando di vendita, il che comporta un’indiretta violazione di legge, posto che questa, imponendo l’adozione di procedure competitive ed adeguate forme di pubblicità dirette ad assicurare la massima informazione degli interessati (art. 107, comma 1), evidentemente impone anche al curatore di rispettare le modalità di vendita da lui pubblicizzate. […] Essendo l’avviso destinato ad un pubblico indifferenziato di potenziali interessati a partecipare alla gara, pare doveroso interpretarlo — ai fini di trasparenza della procedura — nel senso che pare di più facile e immediata lettura, piuttosto che indagare la reale intenzione (eventualmente non bene esplicitata) di chi lo ha predisposto; pertanto, anche alla luce del più plausibile significato attribuibile alle parole usate nell’avviso di vendita, il curatore non avrebbe potuto sospendere la vendita”.
In questa prospettiva, dunque, l’Avv. Ferdinando G. Di Meo metteva in evidenza che non vi è dubbio alcuno – come rilevato dal contro interessato – sul fatto che la riforma operata con il D.lgs. n. 5/2006 ha introdotto il principio di libertà delle forme, comunque prescrivendo l’adozione di procedure competitive volte a favorire la partecipazione del maggior numero possibile di interessati. L’individuazione dell’iter da seguire è rimessa al curatore nel programma di liquidazione, per essere poi essere esposto e definito nell’avviso di vendita. In particolare, il curatore, sebbene non tenuto ad osservare le regole del codice di procedura civile, può ritenere opportuno modellare le procedure di liquidazione secondo gli schemi codicistici della vendita con o senza incanto. È tuttavia evidente che una volta definite le regole della procedura competitiva da adottare, le stesse sono e restano vincolanti, né, per superarle, è utile invocare l’interesse del ceto creditorio in ordine alla massimizzazione del profitto della vendita.
La tesi, sostenuta dall’offerente in aumento, pure ricavata dalla giurisprudenza, in ordine alla persistente applicabilità dell’art. 107 comma 4 della L.F., pur se non espressamente prevista nell’ordinanza di vendita, in quanto “previsione di legge” ed in quanto “in ambito fallimentare le attività liquidatore sono tese al massimo realizzo”, era facilmente smentita dalla circostanza, già sopra evidenziata, che l’ordinanza di vendita non solo non prevedeva espressamente l’applicabilità dell’art. 107 L.F., ma, al contrario, faceva espressamente riferimento all’applicabilità esclusiva delle forme del codice di procedura civile per le vendite senza incanto. Inoltre, e soprattutto, espressamente e ripetutamente, l’ordinanza di vendita escludeva la possibilità di presentare offerte migliorative, nella misura in cui affermava che “non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara”. Il che valeva a privare di rilevanza, definitivamente, anche l’argomentazione concernente l’esigenza di un’interpretazione complessiva dell’ordinanza di vendita, a sostegno della tesi della legittimità della sospensione ex art. 107 comma 4 L.F., posto che proprio un’interpretazione complessiva smentiva quella tesi.
Nelle more della discussione del reclamo, il contro interessato, per altro, produceva un’ulteriore offerta migliorativa, in ulteriore aumento della sua precedente offerta, in forme in ogni caso del tutto irrituali.
All’esito del contraddittorio, il Tribunale di Avellino ha accolto integralmente il reclamo dello Studio Legale Di Meo di Avellino, con il decreto qui in commento, del 19 marzo 2021.
Nel dettaglio, si legge infatti nel provvedimento del Tribunale irpino che quando il curatore ha optato per lo schema della vendita senza incanto regolato dal codice di rito, deve ritenersi applicabile il disposto dell’art. 572 comma 2 c.p.c., che afferma la definitività dell’aggiudicazione in favore del maggior offerente, non ammettendo, diversamente dalla vendita con incanto, la presentazione di offerte migliorative e la conseguente riapertura della gara; l’esaustività della regolamentazione contenuta nel codice di rito rende la vendita così regolata non integrabile con disposizioni ad essa estranee, tanto più se non espressamente richiamate nel bando. È quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del potere riconosciuto dall’art. 107 comma 4 L.F. al curatore di sospendere la vendita (id est l’aggiudicazione) quando sia pervenuta un’offerta migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. La Suprema Corte ha ritenuto infatti che il potere di sospensione previsto dall’art. 107 comma 4 L.F. sia incompatibile con lo svolgimento delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato, le quali rimangono invece regolate dalle norme proprie del processo di esecuzione” (Cass. 11 aprile 2018, n. 9017; conf. Cass. 19 ottobre 2011, n. 21645, secondo cui “il potere sospensivo del curatore opera solo in quanto non sia stata scelta la strada della liquidazione ad opera del giudice secondo le norme del codice di procedura civile”).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che la vendita immobiliare si sia svolta nelle forme del codice di procedura civile. La scelta del modello codicistico non solo è operata nelle premesse del bando (“va autorizzata la vendita dei beni oggetto della procedura concorsuale nelle forme del codice di procedura civile”), ma è desumibile dal rinvio alle disposizioni del c.p.c. e al D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, che regola le vendite telematiche richiamate dagli artt. 569 c.p.c. e 161 ter disp. att. c.p.c.. La circostanza che le operazioni di vendita telematica si svolgano di regola dinanzi al curatore, anziché dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di vendita, non comporta per ciò solo la loro parificazione alle vendite competitive di cui all’art. 107 comma 1 L.F., posto che l’organo fallimentare riveste, nel meccanismo disciplinato dal D.M. 32/2015, quale referente della procedura, non già funzioni gestorie autonome, bensì delegate dall’autorità giudiziaria (ed infatti il D.M. all’art. 2 definisce il referente “persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita”).
Non può dunque sostenersi che in caso di vendita telematica sincrona mista disposta ai sensi dell’art. 569 c.p.c. rivivano i poteri sospensivi di cui al quarto comma in capo al curatore/referente; deve inoltre, in termini in ogni caso dirimenti, darsi atto dell’esplicita esclusione di offerte post gara prevista dall’ordinanza di vendita con la formula “non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara”.
Il reclamo […] è dunque meritevole di accoglimento e ne deriva l’annullamento dell’atto di sospensione della vendita adottato dal curatore fallimentare […].
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