Gli interessi legali possono costare molto cari.
Il Tribunale di Avellino, in un giudizio avente d oggetto il recupero di un credito di un piccolo imprenditore, assistito dallo Studio Legale Di Meo di Avellino, ha adottato un’importante provvedimento, che potrebbe, ed anzi dovrebbe, spingere a riflettere con attenzione sulle conseguenze che si possono produrre a carico di chi decida di non onorare i propri debiti.
La vicenda, per altro già trattata in un nostro precedente articolo [Interessi legali di mora. Non pagare i debiti non sempre conviene], riguarda l’interpretazione ed applicazione dell’art 1284 c.c.
Questa norma, come noto, prevede la misura degli interessi legali e la possibilità da parte del Ministero dell’Economia di variarli nel corso del tempo.
Da un punto di vista storico, si è passati da un tasso di interessi legali elevato (anche il 10% annuo negli anni ’90) ad uno irrisorio (0,01% annuo nel 2021). Per cui, mentre un tempo l’interesse da corrispondere per il ritardato pagamento disincentivava l’inadempimento, in tempi più recenti la previsione di interessi legali così bassi ha costituito uno stimolo a non pagare.
Già da tempo, per altro, è stata prevista nel nostro ordinamento una deroga per le cosiddette transazioni commerciali, nelle quali si applica l’interesse moratorio del D.lgs 231 del 2002.
Proprio per disincentivare l’inadempimento del soggetto tenuto a pagare una somma di denaro, l’art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto l’art. 1284 comma 4 c.c. ai sensi del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
L’inserimento degli interessi moratori nell’art 1284 comma 4 c.c. ha trasformato un’eccezione in una regola.
Un tempo l’interesse legale era solo quello previsto dall’art 1284 c.c. (al cui interno non vi erano diversi interessi legali): si trattava di un interesse applicabile, appunto, come regola generale, a tutte le fattispecie.
Chi invocava un tasso moratorio, doveva formulare apposita domanda e dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui al D.lgs 231/2002. Se un titolo esecutivo liquidava gli interessi legali, il riferimento non poteva che essere all’unico interesse legale previsto dall’art. 1284 c.c.
Certo, anche il tasso moratorio di cui al D.lgs 231/2002 era un tasso di interesse previsto dalla legge, ma si trattava di un interesse applicabile solo al ricorrere di certi presupposti, per cui di carattere eccezionale rispetto a quello dell’art 1284 c.c. La liquidazione nel titolo esecutivo di un tasso legale difficilmente poteva essere inteso come riferito al tasso legale del D.lgs 231/2002.
La nuova previsione, come anticipato, ha invece stabilito ora che l’interesse moratorio sia normalmente dovuto dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il che comporta il superamento di ogni eventuale precedente diversa prospettazione.
Ormai, infatti, il tasso moratorio è regola generale, e si tratta di una regola non contenuta più in disposizioni speciali ma nello stesso codice civile.
E naturalmente, questa è la posizione assunta anche dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che considera la previsione di cui all’art 1284 comma 4 c.c. di applicazione generalizzata, anche senza che nel titolo ci siano precisazioni al riguardo.
Si assiste, infatti, ad una sempre maggiore dilatazione della sfera di applicabilità della della norma in questione, tra l’altro, anche al di fuori di un rapporto di natura contrattuale.
Sul punto, si è in effetti registrato il recente e fondamentale pronunciamento della Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 61 del 03.01.2023.
In tale occasione, il Giudice di legittimità ha così deciso: «ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie, per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L’art. 1284 c.c. comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite.
Si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato “saggio degli interessi”, cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni».
D’altra parte, anche in precedenza la Suprema Corte aveva specificato che “si deve concludere che la norma di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale” [Cassazione civile, sez. II, 25.03.2019 n. 8219; Cassazione civile, sez. II, 21.03.1019 n. 8050; Cassazione civile, sez. II, 07.11.2018 n. 28409].
Si è altresì specificato, anche in questo caso in epoca recentissima, che “trattandosi di una richiesta di decreto ingiuntivo comprensiva degli interessi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di una somma di denaro […] della quale si intimava il pagamento oltre agli interessi legali, gli interessi chiesti ed esigibili erano implicitamente ed evidentemente quelli moratori”.
Ed “infatti, nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” [Cassazione civile, sez. VI, 15.11.2022, (ud. 19.10.2022, dep. 15.11.2022), n. 33535].
Per parte sua, anche la giurisprudenza di merito ha preso posizione sul punto, mettendo in evidenza che «in materia di interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma 4 c.c., la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. […]
Il dettato normativo novellato è chiaro ed univoco, prevedendo due diversi saggi di interessi denominati, sia al primo comma che al quarto comma, legali. Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministro del Tesoro (comma primo), ma dal momento in cui è proposta domanda giudiziale tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali.
La creditrice opposta “non è incorsa in alcun errore”, ma ha legittimamente applicato il saggio degli interessi legali (moratori) come previsto dal quarto comma dell’art 1284 cc, sussistendone i presupposti» [Tribunale di Padova, 15.10.2018 n. 1956; idem, Cassazione civile, sez. III, 31.05.2019 n. 14911].
Nella medesima prospettiva, il Tribunale di Firenze, III sez. civ., 24.02.2020, ha affermato che “ove il procedimento abbia ad oggetto un’obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali (senza ulteriori specificazioni), gli interessi applicabili saranno quelli maggiorati di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284 IV co. c.c. e D. Lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli interessi legali, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi maggiorati non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali”.
Ed ancora, sempre la giurisprudenza di merito, ha ribadito che l’art. 1284 comma 4 c.c. disciplina “il saggio degli interessi legali, come tali dovuti automaticamente e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza, applicato a seguito dell’avvio della lite sia giudiziale e che arbitrale” [Tribunale di Bergamo, sez. II, 08.07.2021 n. 1287].
Il quadro giurisprudenziale sopra descritto è stato efficacemente rappresentato dall’Avv. Ferdinando G. Meo, del Foro di Avellino, innanzi al Tribunale irpino, nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., promosso da un debitore inadempiente che rifiutava di pagare gli interessi legali di mora.
Il Tribunale di Avellino, quindi, a conclusione della vicenda, nel rigettare l’opposizione del debitore che aveva contestato la misura degli interessi richiesti con l’atto di precetto, ha infine integralmente accolto le posizioni espresse dall’Avv. Ferdinando G. Di Meo.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha chiarito che «le deduzioni ed i relativi conteggi fatti del creditore […] confermano la regolarità della quantificazione degli interessi operata nell’atto di precetto, sulla scorta anche di quanto disposto dall’art. 1284 comma 4 c.c.: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La portata di tale norma, unitamente alla giurisprudenza (da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta) fornita dal creditore nelle proprie difese, confermano la correttezza della quantificazione delle somme richieste a titolo di interessi dal creditore. Va pertanto deciso nel senso indicato»
Conclusioni: all’esito della vicenda, quindi, il debitore ha visto addirittura triplicare l’importo del suo debito. Esito, questo, decisamente antieconomico e che ben lascia comprendere come sia necessaria maggiore lungimiranza nelle proprie scelte, se si vogliono evitare conseguenze di portata anche assai significativa.
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