In mancanza dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, di cui, per altro, non era stata disposta la trascrizione, il giudice del dibattimento non può procedere ad escutere gli ufficiali di PG che operarono le suddette intercettazioni, per riferire sul contenuto delle stesse.
Ogni ulteriore richiesta istruttoria del magistrato del Pubblico Ministero, anche ex art. 507 c.p.p., volta a sopperire a tale lacuna, deve essere altresì respinta, soprattutto se riguardante ipotetici fatti e circostanze non coinvolgenti direttamente l’imputato.
Scrivi un commento